Giurisprudenza

Mansioni inferiori

#12811 — 2009-06-16

Il lavoratore può essere impegnato nello svolgimento di mansioni inferiori a quelle alle quali è addetto solo se tali mansioni siano oggettivamente “marginali” e funzionalmente “accessorie e complementari” alle sue.
A pronunciarsi in questi termini è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12811 del 2009.
Il caso esaminato ha ad oggetto una società che, per far fronte ai disagi derivanti dallo sciopero proclamato dai propri dipendenti addetti alla esazione del pedaggio presso i caselli autostradali, ordinava a dirigenti, quadri ed impiegati di elevato livello, di prendere il posto dei loro colleghi scioperanti, dinanzi alle barriere di esazione, con il compito di stazionare ai caselli per convogliare il traffico e provvedere al ritiro dei biglietti degli utenti. La società, con l’atto di appello, chiedeva alla Corte se, al fine di evitare o comunque arginare gli effetti negativi conseguenti allo sciopero, il datore di lavoro potesse affidare il lavoro ad altri dipendenti estranei allo sciopero, mansioni diverse ed inferiori a quelle di loro competenza. La risposta della Corte è stata chiara e significativa. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti affermato che il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri dipendenti le conseguenze negative dello sciopero, mediante il compimento di atti illegittimi, lede l’interesse collettivo del sindacato, perché fa derivare dallo protesta sindacale conseguenze illegittime per altri dipendenti, ponendo gli interessi dei lavoratori in contrasto fra loro e con le organizzazioni sindacali.

Dott.ssa Valentina Macor, collaboratrice di studio

Argomento: Lavoro

Poteri di controllo del datore di lavoro

2009-06-11

Il datore di lavoro ...