Giurisprudenza

Doveri di lealtà e correttezza

#9474/09 — 2009-04-21

L’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9.474 del 21 aprile 2009.
Il caso esaminato ha avuto come protagonista un medico che prestava servizio presso due diverse strutture sanitarie, in una in qualità di dipendente con orario part-time, mentre nell’altra rivestiva l’incarico di direttore sanitario. Lo stesso, a seguito dell’insorgere di una malattia (artrosi all’anca) che lo limitava nei movimenti, si è dovuto assentare dal posto di lavoro. La società presso la quale lavorava come dipendente provvedeva successivamente a licenziarlo per essere venuta a conoscenza che lo stesso durante il periodo di malattia
andava a passeggio con una moto di grossa cilindrata, e si recava al lavoro solo presso la struttura sanitaria della quale era direttore sanitario. A seguito di opposizione al licenziamento, la Corte di Appello ordinava la reintegrazione del medico nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che i vari comportamenti ascritti al medico non fossero in contrasto coi doveri del dipendente durante il periodo di malattia.
 La Corte di Cassazione ha invece deciso per una diversa interpretazione del comportamento del lavoratore, ritenendolo infatti  indice di scarsa attenzione da parte dello stesso verso i propri doveri contrattuali.
Lo stato di malattia non era evidentemente tale da poterlo qualificare come “assoluto” visto che non ha impedito al medico l’espletamento sia di una attività ludica che di una professionale.
Avv. Michela Luison

Argomento: Lavoro

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