Giurisprudenza

Contributi omessi

#3713 — 2009-02-16

La sentenza penale che assolve il datore per il mancato versamento dei contributi non ha efficacia nel giudizio civile avente ad oggetto la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 3713 del 16 febbraio 2009.

Il caso riguarda un imprenditore che in sede penale era stato assolto per il mancato versamento dei contributi relativi alle prestazioni lavorative svolte da un geometra presso la sua azienda, ma che in sede è stato condannato al pagamento dei contributi e della relativa sanzione amministrativa.

A sostegno del mancato pagamento dei contributi il datore di lavoro ha negato l’esistenza di un rapporto di subordinazione per aver assunto il geometra con un contratto di formazione alla scadenza del quale lo stesso aveva continuato a collaborare con lo studio dietro pagamenti forfetari, assumendosi il rischio di impresa e il compito di curare i propri progetti.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto il ricorso del datore di lavoro e la Cassazione ha confermato tali decisioni.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, infatti, il riconoscimento al lavoratore di un compenso fisso mensile, aumentato nel tempo, rappresenta una forma di pagamento “incongrua” nel caso di un libero professionista che usa uno studio per esclusive esigenze professionali, pertanto il rapporto di lavoro deve essere ricondotto all’art 2094 c.c. che disciplina il rapporto di lavoro subordinato.

La Cassazione ha spiegato anche il perché il proscioglimento in sede penale era stato considerato non vincolante nei precedenti giudizi. La sentenza penale di assoluzione pronunciata dopo il dibattimento, infatti, ha efficacia nel giudizio civile soltanto quando è in discussione un diritto (ad esempio il diritto della Direzione Provinciale del Lavoro di infliggere sanzioni amministrative per il mancato versamento dei contributi) il cui riconoscimento è subordinato all’accertamento dei fatti oggetto della causa penale. In sede civile motivo di esame non sono stati i fatti, bensì la loro qualificazione giuridica.

Per queste ragioni il giudizio civile si è svolto in modo autonomo fino a giungere alla condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi.

Argomento: Lavoro

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