Giurisprudenza

Abbandono del posto di lavoro

#14586 — 2009-06-22

È illegittimo il licenziamento del dipendente che abbia abbandonato il posto di lavoro di cui era responsabile se tale comportamento non è in grado, in concreto, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento degli obblighi lavorativi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 14586 dello scorso 22 giugno 2009, con cui si ribadisce il principio di proporzionalità tra il provvedimento disciplinare espulsivo e la violazione contestata al lavoratore.
I giudici di Piazza Cavour hanno annullato la precedente decisione della Corte d’Appello di Torino che, contrariamente ai giudici di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva abbandonato, in orario notturno, il posto di lavoro di cui aveva la responsabilità, determinando il blocco temporaneo delle macchine industriali.
Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito si sarebbero limitati a valutare la vicenda processuale in via del tutto astratta, ravvisando nella condotta del lavoratore un’intrinseca gravità, prescindendo dall’esaminare gli elementi concreti della vicenda.
Il lavoratore sanzionato, infatti, ha promosso ricorso per Cassazione deducendo che il giudice di merito aveva omesso di considerare non solo che il lavoratore aveva abbandonato il suo posto per un brevissimo lasso di tempo, peraltro rimanendo nella sede lavorativa, ma anche la lunga durata del rapporto contrattuale e l’assenza di recidiva.
Gli ermellini hanno quindi sottolineato come soltanto la corretta ponderazione di tutte le circostanze del fatto e l’apprezzamento unitario di fattori oggettivi e soggettivi consentono di esprimere un giudizio sull’effettivo disvalore del comportamento addebitato al lavoratore e sulla meritevolezza della sanzione espulsiva.

Dott.ssa Eleonora Fusco, collaboratrice di studio

Argomento: Lavoro

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